mercoledì 20 maggio 2009

Privacy e Giornalismo

Il rapporto fra diritto di cronaca e privacy è molto complesso ed è regolato da una serie di norme che, con il passare degli anni, stanno tentando di stabilire un corretto compromesso fra i diversi interessi messi in campo.
Ci sono norme, volte a proteggere la privacy dei cittadini, alle quali i giornalisti devono attenersi durante l'adempimento del proprio lavoro:
L'8 luglio del 1993 è stata approvata, da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della Stampa, la Carta dei doveri dei giornalisti italiani. Il documento è significativo in quanto si propone di tutelare la libertà di informazione intesa anche come diritto passivo della collettività. La carta è suddivisa in quattro punti fondamentali: i diritti della persona, il dovere di rettifica, la presunzione di innocenza e le incompatibilità professionali. La parte concernente i diritti della persona, oltre a vietare qualsiasi tipo di discriminazione per razza, religione, sesso ecc., afferma che non si possono pubblicare notizie sulla vita privata delle persone. In questa sezione vengono poi ripresi i contenuti della Carta di Treviso per quanto riguarda la tutela dei minori e dei soggetti deboli. In particolare si sottolinea l'obbligo di tutelare l'anonimato del minore e l'impegno ad evitare la presenza di minori in trasmissioni televisive che possano ledere la sua personalità. Viene poi stabilito il divieto di rendere identificabili tre tipologie di soggetti:
le vittime di violenze sessuali,
i membri delle forze di pubblica sicurezza e dell'autorità giudiziaria,
i congiunti di persone coinvolte in fatti di cronaca.
La Carta introduce inoltre un Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione, organismo che ha la funzione di raccogliere e valutare le segnalazioni dei cittadini che ritengono di essere stati offesi da un articolo di giornale.

La legge del 31 dicembre 1996, n. 675 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche. L'articolo 25 si intitola Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione giornalistica, e vieta di trattare senza consenso dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dei cittadini, e affida al Garante il compito di promuovere l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine, di un codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali.

Il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica è stato consegnato al Garante nella sua versione definitiva il 29 luglio 1998, ai sensi dell'art. 25 della l. 675/96. Il punto chiave del codice è la distinzione fra la sfera privata e interesse pubblico. È composto da 13 articoli, nei quali si inserisce la tutela di alcuni diritti personali come il diritto alla riservatezza sulle origini etniche, il pensiero politico, le abitudini sessuali, le convinzioni religiose, le condizioni di salute delle persone, il diritto alla dignità degli imputati nei processi e dei malati.
Molto importante è l'art. 6 del Codice, che parla di essenzialità dell'informazione e chiarisce che una notizia può essere divulgata, anche in maniera dettagliata, se è indispensabile in ragione dell'originalità del fatto, della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.Anche nel codice, all'art. 7, viene ripresa la necessità, espressa nella Carta di Treviso, di una tutela rafforzata dei minori. Nel caso di minori scomparsi o rapiti, in particolare, è necessario il consenso dei genitori.L'art. 8 stabilisce invece, sempre nella sfera del rispetto per la dignità delle persone, il divieto di pubblicazione di immagini impressionanti.

Il Codice di protezione dei dati personali, in vigore dal 1º gennaio 2004, dedica il titolo XII, Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica alla disciplina del rapporto fra diritto di cronaca e diritto alla privacy.
Il Codice suddivide i dati personali in quattro categorie:

dati sensibili: quelli idonei a rivelare "l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" di una persona.
dati semisensibili: sono informazioni i cui trattamenti possono causare danni all'interessato, sono dati di sospettati di frode o dati relativi a situazioni finanziarie
dati comuni: sono tutte quelle informazioni, come nome, cognome, partita I.V.A., codice fiscale, indirizzo, numeri di telefono, numero patente, che consentono di individuare una persona fisica o giuridica, sia essa anche un ente od associazione.
dati giudiziari: sono quelle informazioni idonee a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati o carichi pendenti.
Nel caso dei dati sensibili, si prescinde dal consenso dell'interessato, tuttavia il giornalista deve rispettare il già citato limite dell'essenzialità dell'informazione, oltre a quello della rilevanza del dato per il caso trattato nell'articolo.Il riferimento a un codice deontologico è stato inserito nell'art. 139.

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